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Art. 1)La denominazione ufficiale della Società Sportiva è "Colorno Baseball Club", con sede legale presso l'abitazione del Presidente in carica.
Art. 2) Il "Colorno B.C.", come scopo, si propone di diffondere e far praticare ai giovani il gioco del baseball inteso come mezzo di formazione fisica e morale avvalendosi anche dell'aggiornamento costante dei propri quadri dirigenziali e tecnici.
Art. 3) La Società sportiva Colorno Baseball aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale (F.I.B.S.) che ritiene confacente ai propri obiettivi, praticando l'attività nel massimo rispetto dei regolamenti federali.
Art. 4) La Società potrà aderire a campionati, tornei, o attività che esulano da quelle organizzate dalla Federazione Nazionale, vagliando quali di queste ultime risultano confacenti con gli scopi prefissi come da art. 2 del presente Statuto.
Art. 5) I quadri dirigenziali della Società sono così composti: - Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere - Magazziniere - massimo n. 14 Consiglieri.
Art. 6) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per 2 anni.
Art. 7) Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per 2 anni.
Art. 8) All'interno del Consiglio viene formato un Consiglio Direttivo di n. 4 Consiglieri, scelti dal Presidente stesso, più il Presidente per la gestione ordinaria della Società.
Art. 9) Le elezioni del Presidente e del Consiglio saranno intervallate: un anno si eleggerà il Presidente, l'anno successivo il Consiglio. In nessun caso saranno accettate deleghe per le votazioni. Ogni Socio avrà diritto ad un voto e dovrà essere presente alle votazioni stesse.
Art. 10) La richiesta per l'elezione alla carica di Presidente o Consigliere deve arrivare per lettera alla Società 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei mandati che è fissata nel 31 ottobre degli anni di pertinenza.
Art. 11) Il Consiglio sarà composto da un massimo di 15 Soci. Tale numero potrà essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci.
Art. 12) Ogni Consigliere eletto dovrà dare la propria disponibilità ad assumere cariche all'interno del Consiglio. La non accettazione o non adempimento di ciò ne determinerà il decadimento immediato dalla carica stessa.
Art. 13) Data la responsabilità civile e penale, l'assegnazione o il decadimento di cariche all'interno del Consiglio, spetta unicamente al Presidente.
Art. 14) Un Consigliere viene espulso dal Consiglio quando: - non è in linea con quanto espresso in questo statuto; - accumula alle riunioni di Consiglio più di n. 3 (tre) assenze che il Consiglio stesso reputi ingiustificate.
Art. 15) Il Consiglio della Società si dovrà riunire per Statuto almeno una volta al mese con preavviso di giorni 7 (sette) oppure ogni qualvolta lo richieda il Presidente o n. 4 Consiglieri, sempre con preavviso di giorni 7 (sette).
Art. 16) La convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà fatta ogni qualvolta il Consiglio lo riterrà opportuno con preavviso di giorni 14 (quattordici) e comunque almeno una volta all'anno.
Art. 17) L'unica persona che potrà intrattenere rapporti con i Terzi (es. contratti, sponsorizzazioni, ecc.) sarà il Presidente.
Art. 18) Ogni Socio della Società deve essere disponibile, nell'ambito delle proprie disponibilità, a partecipare attivamente alle iniziative e alle necessità della Società.
Art. 19) Sono considerati Soci coloro che sono in possesso di regolare tessera dell'anno sociale in corso, con le relative quote pagate nei tempi stabiliti dal Consiglio.
Art. 20) L'importo della quota sociale verrà fissata di anno in anno dal Consiglio stesso a seconda delle necessità della Società.
Art. 21) Rimangono di proprietà della Società i premi di rappresentanza e precisamente: Coppe, Trofei che gli atleti otterranno nelle attività sportive per conto della Società stessa. Pure di proprietà della Società rimane il materiale impegnato per lo svolgimento delle attività sportive delle singole squadre.
Art. 22) Fermo restando il carattere non politico della Società, è fatto divieto assoluto di discutere di politica negli ambiti della Società stessa.
Art. 23) Visti gli scopi prefissi della Società, come da art. 2 del presente Statuto, è fatto divieto assoluto di portare avanti iniziative o quantaltro che abbia come scopo finale un interesse personale.
Art. 24) E' fatto obbligo a tutti coloro che fanno parte della Società (a qualunque titolo) di mantenere un comportamento e adottare un linguaggio consono alla morale e ai fini della Società "Colorno B.C.".
Art. 25) Tutti i membri della Società identificati nelle persone degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti si faranno obbligo di partecipare in modo continuativo alle rispettive attività preposte, salvo cause di forza maggiore.
Art. 26) Se si verificassero trasgressioni agli artt. 22, 23, 24, 25 del presente Statuto sarà dovere del Consiglio prendere i provvedimenti del caso dal semplice richiamo al decadimento dell'inquadramento sociale, dopo aver attentamente vagliato ogni eventuale responsabilità.
Art. 27) Lo scioglimento della Società potrà essere deciso dall'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto, che dovrà esprimere una maggioranza pari alla metà più uno dei Soci presenti e votanti. Postilla: sarà ammessa una sola delega ad ogni Socio presente.
Art. 28) Eventuali modifiche al presente Statuto saranno decise dall'Assemblea dei Soci.
APPROVATO ALL'UNANIMITà DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17/12/1989 |